Procedimenti Amministrativi

Le procedure di autorizzazione, i pareri e le indicazioni operative di competenza della Soprintendenza.

Nessun procedimento corrisponde alla ricerca.

Si comunica all'utenza che, a far data dal 18 luglio 2024, è stata attivata la funzionalità di compilazione online delle richieste di accesso civico generalizzato sul portale PAT – Portale Amministrazione Trasparente.

Gli istanti potranno dunque compilare le istanze indirizzate alla SABAP-AL direttamente dalla pagina dedicata all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito del Ministero della Cultura: Accesso civico generalizzato — MiC.

I moduli per l'accesso civico e per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 sono disponibili nella sezione Modulistica.

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Per presentare la pratica leggi Come inviare la documentazione: canali ammessi, limiti di dimensione e regole per i file.

30 gg
per presentare la denuncia
60 gg
per l'esercizio della prelazione
180 gg
se la denuncia è tardiva o incompleta
Art. 59-61
D.Lgs. 42/2004

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione di un bene culturale devono essere obbligatoriamente denunciati al Ministero (art. 59 del D.Lgs. 42/2004). Sui beni culturali alienati a titolo oneroso, lo Stato ha inoltre la facoltà di acquistarli in via di prelazione, allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 60) — uno strumento a tutela dell'interesse pubblico ad arricchire il patrimonio storico e artistico nazionale.

Chi presenta la denuncia

La denuncia va presentata, a seconda della natura del trasferimento:

  • dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
  • dall'acquirente, nelle procedure di vendita forzata o fallimentare;
  • dall'erede o dal legatario, in caso di successione.

La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti (con relative sottoscrizioni), l'identificazione del bene e del luogo in cui si trova, la natura e le condizioni dell'atto di trasferimento, il domicilio in Italia delle parti. Una denuncia incompleta o imprecisa è considerata come non avvenuta e comporta le sanzioni previste dalla legge.

Finché non sono decorsi i termini per l'eventuale esercizio della prelazione, l'atto di alienazione resta condizionato sospensivamente e il bene non può essere consegnato all'acquirente.

I moduli per la denuncia di trasferimento sono disponibili nella sezione Modulistica, alla voce «Alienazioni».

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Richiesta ammissibilità contributi ministeriali in conto capitale e conto interessi

Si desidera richiamare l'attenzione su quanto previsto in merito agli interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli artt. 31-35-36-37 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In particolare, si riporta il disposto dell'art. 31, Interventi conservativi volontari:

«Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.»

Si evidenzia pertanto che l'istanza di ammissibilità a contributo deve essere formulata — pena l'improcedibilità — contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'intervento ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 22 del richiamato D.Lgs. 42/2004.

L'eventuale attribuzione di ulteriori contributi esterni, successiva alla formulazione dell'istanza, potrà essere recepita in momenti successivi, attraverso opportuna dichiarazione — resa anche in fase di rendicontazione — con conseguente rimodulazione dell'importo sul quale è calcolata la percentuale di contributo.

Si ricorda che le istanze di ammissibilità a contributo (formulate contestualmente all'istanza autorizzativa per l'esecuzione delle opere) trasmesse dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno saranno valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria a valere sul budget assegnato per l'anno stesso, mentre le istanze autorizzative corredate di domanda di ammissibilità a contributo trasmesse successivamente al suddetto termine verranno considerate ai fini della distribuzione di risorse definite dal budget dell'anno successivo, secondo modalità indicate nella nota autorizzativa rilasciata dall'Ente di tutela territorialmente competente.

Si rammenta infine come l'istanza può essere trasmessa solo antecedentemente all'inizio dei lavori, da intendersi come momento della consegna dei lavori e messa a disposizione dell'area di intervento o dei manufatti alle ditte incaricate.

I moduli per la richiesta di ammissibilità a contributi (conto capitale e conto interessi) sono disponibili nella sezione Modulistica, alla voce «Contributi».

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120 gg
per il rilascio (o diniego), a documentazione completa
16 €
marca da bollo, se il richiedente è un privato

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali tutelati è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza (art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004), sia per interventi interni sia per interventi esterni agli immobili.

Non possono in alcun caso essere autorizzati interventi che comportino «la distruzione», «il danneggiamento» o «l'uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione» (art. 20). Anche la demolizione di un bene culturale, pur con successiva ricostruzione, richiede una specifica autorizzazione ministeriale tramite il Segretariato regionale.

In caso di pericolo imminente (es. rischio di crollo), l'art. 27 consente di eseguire i soli interventi provvisori indispensabili per proteggere il bene, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza e presentando successivamente i progetti definitivi. Interventi condotti senza autorizzazione o in difformità da quella rilasciata possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente.

Documentazione da allegare al progetto

A seconda della natura e complessità dell'intervento, il progetto comprende in genere: documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa, relazione storico-artistica, relazione tecnica (rilievo materico, stato di degrado, tecniche esecutive e materiali previsti), computo metrico estimativo, planimetrie generali, rilievo geometrico (piante, sezioni, prospetti), rilievo del degrado e di eventuali dissesti statici, progetto di conservazione dei materiali e, dove pertinente, di consolidamento strutturale.

Una documentazione incompleta comporta la sospensione dei termini e la richiesta di integrazioni da parte della Soprintendenza.

Come si presenta l'istanza

L'istanza va trasmessa alla Soprintendenza esclusivamente via PEC a sabap-al@pec.cultura.gov.it (vedi anche Come inviare la documentazione).

I moduli per la richiesta di autorizzazione sono disponibili nella sezione Modulistica, alla voce «Autorizzazioni».

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90 gg
dal ricevimento della richiesta
16 €
marca da bollo, se il richiedente è un privato

L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari su edifici e aree tutelate come beni culturali, l'uso pubblicitario delle coperture dei ponteggi montati per interventi su beni protetti, e i mezzi pubblicitari collocati lungo strade in prossimità di beni culturali, sono soggetti ad approvazione della Soprintendenza (artt. 49 e 153 del D.Lgs. 42/2004).

Documentazione da allegare

  • fotografie a colori dell'immobile con planimetria dei punti di ripresa;
  • planimetrie generali ed estratti catastali;
  • relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive;
  • elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti) con il dettaglio dei singoli mezzi pubblicitari;
  • fotoinserimenti a colori;
  • per l'affissione su ponteggi: contratto di appalto e cronoprogramma dei lavori.

Regole per la pubblicità su ponteggi

  • l'immagine pubblicitaria non può superare il 30% della superficie dei teli di ponteggio;
  • gli eventuali schermi digitali a LED non possono superare il 20% della superficie;
  • i messaggi video devono avere una durata minima di 15 secondi;
  • per i beni monumentali, la pubblicità deve alternarsi con la documentazione dei lavori di restauro in corso.

Come si presenta l'istanza

L'istanza, corredata del modulo «Autorizzazione all'affissione di manifesti e/o cartelli o altri mezzi pubblicitari ed autorizzazione all'affissione su ponteggi», va trasmessa alla Soprintendenza esclusivamente via PEC a sabap-al@pec.cultura.gov.it.

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L'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 pone in capo ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali l'obbligo di garantirne la conservazione, con i relativi oneri finanziari a proprio carico. A fianco di questo obbligo, l'ordinamento prevede due strumenti di sostegno: i contributi ministeriali (già descritti sopra alla voce «Ammissibilità a contributi») e le agevolazioni fiscali, di cui questa scheda si occupa.

Agevolazioni fiscali

Data l'incidenza delle spese necessarie agli interventi di conservazione, spesso obbligatori per legge, l'ordinamento riconosce ai proprietari di beni culturali una serie di agevolazioni fiscali indirette, tra cui quelle relative a:

  • imposte sui redditi;
  • imposta di registro;
  • imposte ipotecarie e catastali;
  • imposte di successione e donazione;
  • imposta comunale sugli immobili.

Le condizioni di dettaglio e i limiti di ciascuna agevolazione sono stabiliti dalla normativa fiscale vigente (TUIR e discipline di settore) — per un caso concreto è opportuno rivolgersi anche a un professionista fiscale.

I modelli relativi alle agevolazioni fiscali sono disponibili nella sezione Modulistica, alla voce «Modelli fiscali».

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Indicazioni procedurali sui contributi statali in conto capitale e in conto interessi ai sensi degli artt. 31-35-36-37-38 della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

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50%
dei costi sostenuti
200.000 €
massimo per immobile
1 mln €
limite di spesa annuo
2025–2027
annualità

Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, così come novellato dall'art. 1, comma 593, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 per le annualità 2025, 2026, 2027.

Con Decreto 12 maggio 2026, n. 210 adottato dal Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati aggiornati i criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo per il restauro per le annualità 2025, 2026 e 2027, istituito con D.L. n. 73/2021.

Sono state individuate le modalità di accesso e di riconoscimento del credito d'imposta a favore delle persone fisiche di cui all'articolo 2 del TUIR che detengono, a qualsiasi titolo, immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili.

Il credito spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal/i beneficiario/i del credito d'imposta e/o eventualmente da un suo delegato, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC fondorestauro@pec.cultura.gov.it dal 1° febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Spese 2025 — finestra straordinaria: le domande devono essere presentate dal 1° giugno 2026 al 15 luglio 2026, come previsto dal Decreto 12 maggio 2026, n. 210.

Il modulo da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle istanze è scaricabile dal sito istituzionale del Ministero della Cultura.

Nella domanda dovrà essere specificato:

  • il costo complessivo dell'intervento;
  • l'ammontare delle singole spese eleggibili;
  • l'ammontare del credito richiesto e l'elenco dei beneficiari.

La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione, da:

  • copia del provvedimento di tutela ovvero dichiarazione contenente gli estremi del provvedimento;
  • copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
  • attestazione del tecnico incaricato di inizio e fine dei lavori;
  • l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta;
  • l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 5, comma 2;
  • la proposta di accordo e convenzione per l'accessibilità del pubblico ai beni culturali, di cui all'articolo 6, comma 5;
  • dichiarazione in autocertificazione resa dai beneficiari di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto.

Spese eleggibili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese effettivamente sostenute per i seguenti interventi:

  • interventi conservativi di cui all'articolo 29 del Codice;
  • impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico.

Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate da professionisti qualificati, iscritti ai relativi albi professionali o elenchi nazionali, quali: architetti; ingegneri, se gli interventi attengono ad aspetti strutturali; restauratori, nel caso di interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico e per i lavori su beni culturali mobili pertinenti al bene culturale immobile. Il professionista che rilascia attestazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Modalità di utilizzo e cumulabilità

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della Cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.

Accessibilità del pubblico dei beni culturali

Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio eseguono controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I moduli sono disponibili nella sezione Modulistica, alla voce «Restauro».

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Iter per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (layout per i Comuni subdelegati) — lo schema completo dell'iter procedimentale, con tempistiche e passaggi tra Comune, Commissione del Paesaggio e Soprintendenza, è disponibile nel documento scaricabile.

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Norme per la consegna della documentazione di assistenza archeologica e/o sondaggio stratigrafico con esito negativo e di scavo archeologico

La documentazione di scavo deve essere consegnata sia in formato cartaceo, sia su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.) accompagnata dall'elenco di tutti gli elaborati e dalla stampa del pdf della ricevuta comprovante l'inserimento nel sistema RAPTOR di una selezione della documentazione di scavo (vd. infra).

La lettera accompagnatoria deve essere firmata dal responsabile di scavo o dal titolare dell'impresa archeologica incaricata. Nell'oggetto devono essere indicati: il/i Comune/i di riferimento (con la sigla della/e provincia/e), la località o indirizzo o altra indicazione topografica o riferimento a grande opera, seguiti dalla dicitura "consegna documentazione di scavo" e SIGLA SCAVO.

La Sigla Scavo, corrispondente a quella usata in cantiere, deve essere unica e irripetibile per ogni intervento condotto (es. A124-PIA-26) e deve essere controllata in RAPTOR (vd. infra) prima dell'inizio delle attività di cantiere. La sigla dovrà, inoltre, essere impiegata sia per gli interventi con esito positivo sia per quelli con esito negativo.

Un intervento di scavo non si riterrà concluso fino alla consegna della documentazione che, salvo motivate richieste di proroga, sarà inviata entro 2 mesi dal completamento delle indagini archeologiche con esito negativo e 6 mesi per quelle con esito positivo, a decorrere dalla data di comunicazione di fine lavori (cfr. Circ. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia).

Eventuale documentazione supplementare, o consegne difformi rispetto a quanto indicato nelle norme di consegna, potrà essere richiesta o concessa dalla Direzione Scientifica sulla base di specifiche e motivate esigenze.

Prima della consegna definitiva in Soprintendenza, le ditte archeologiche e i concessionari di scavo sono tenuti a inserire parte della documentazione di assistenza archeologica e/o sondaggio stratigrafico con esito negativo e di scavo archeologico con esito positivo all'interno del sistema RAPTOR (https://raptor.cultura.gov.it/; cfr. Allegato 3) attraverso le proprie credenziali di accesso fornite dalla Soprintendenza a seguito di apposita richiesta inviata tramite mail/pec (https://raptor.cultura.gov.it/utenti_richiesta.php).

La ricevuta rilasciata da RAPTOR deve essere allegata alla documentazione sia nel caso in cui la documentazione venga anticipata tramite pec sia nel caso in cui venga spedita o consegnata direttamente presso la Segreteria della Soprintendenza.

Si richiede, in ogni caso, a seguito del caricamento della documentazione sulla piattaforma, di inviare una mail di comunicazione alla pec della Soprintendenza (sabap-al@pec.cultura.gov.it) a cui dovrà essere allegato uno stralcio della stessa (relazione, matrix, lettera di trasmissione) quale anticipo della successiva consegna degli elaborati in formato cartaceo.

Norma generale: ai fini di una corretta conservazione della documentazione cartacea nel lungo periodo, si richiede di eliminare graffette metalliche, contenitori, buste e copertine in materiale plastico.

Relazioni di assistenza archeologica e/o sondaggio stratigrafico con esito negativo

Ogni cantiere dovrà essere identificato da una sigla così composta: codice catastale del comune (4 caratteri) - sigla sito (3 caratteri) - anno (2 cifre) (esempio: Alessandria – Piazza della Libertà - 2026 diviene A182-PDL-26).

Tale sigla dovrà contrassegnare tutta la documentazione consegnata (Relazione finale, Giornale dei lavori e etichette del supporto digitale: cd, dvd, chiavetta usb, ecc.).

Copia per l'Archivio
Si richiede la consegna in un'unica copia della stampa cartacea e su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.), contenente tutti i file in elenco, per l'immissione agli Atti, della seguente documentazione:

  1. Relazione finale contenente una selezione delle foto più significative — stampa: cartacea; formato file: doc/rtf e pdf.
  2. Giornale dei lavori recante la sintesi delle attività e il nominativo degli operatori quotidianamente presenti in cantiere — stampa: cartacea; formato file: doc/rtf e pdf.
  3. Elenco delle immagini fotografiche digitali con indicazione della data dello scatto, descrizione puntuale dell'oggetto ed eventuali specifiche — stampa: cartacea; formato file: doc o xls e pdf.
  4. Immagini fotografiche digitali (uno scatto per ogni ripresa). Per la consegna della documentazione fotografica digitale si deve fare riferimento all'Allegato 1 — stampa: no; formato file: jpg o tiff.
  5. Posizionamento dell'area di intervento su foglio catastale e/o CTR — stampa: cartacea; formato file: dwg/dxf georeferenziato o shapefile e pdf.

Copia per la committenza
Le ditte esecutrici delle indagini archeologiche per conto di questa Soprintendenza non sono in alcun caso autorizzate a trasmettere direttamente copia della documentazione fino a quando non riceveranno dalla Soprintendenza l'attestazione di congruità scientifica degli elaborati e l'autorizzazione alla trasmissione alla committenza. Al ricevimento dell'attestazione e della autorizzazione, le ditte esecutrici potranno procedere con la consegna della documentazione alla Committenza, che dovrà però essere utilizzata ai soli fini contabili e amministrativi.

Relazioni di scavo archeologico

Ogni cantiere dovrà essere identificato da una sigla così composta: codice catastale del comune (4 caratteri) - sigla sito (3 caratteri) - anno (2 cifre) (esempio: Alessandria – Piazza della Libertà - 2026 diviene A182-PDL-26).

Tale sigla dovrà contrassegnare tutta la documentazione di scavo consegnata e, in particolare, sarà chiaramente indicata nella Relazione finale, sulle schede, sui testalini delle tavole e nelle etichette del supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.). La stessa sigla dovrà essere tassativamente riportata sulle cassette dei reperti consegnate in deposito e sui cartellini dei singoli sacchetti.

Copia per l'Archivio
Si richiede la consegna in un'unica copia della stampa cartacea e su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.), contenente tutti i file in elenco, per l'immissione agli Atti, della seguente documentazione:

  1. Relazione finale — stampa: cartacea; formato file: doc/rtf e pdf.
  2. Giornale dei lavori recante la sintesi delle attività e il nominativo degli operatori quotidianamente presenti in cantiere — stampa: cartacea; formato file: doc/rtf e pdf.
  3. Elenco Schede US — stampa: cartacea; formato file: doc o xls e pdf.
  4. Schede di US a norma ICCD esaustivamente compilate (si specifica che le schede di US possono essere ribattute con un programma di scrittura oppure scansionate e salvate in formato pdf) — stampa: cartacea; formato file: pdf.
  5. Elenchi di altre tipologie di schede (USM, tombe, etc.) (se previste) — stampa: cartacea; formato file: doc o xls e pdf.
  6. Schede di altre tipologie (USM, tombe, etc.) esaustivamente compilate (se previste; si specifica che le schede possono essere ribattute con un programma di scrittura oppure scansionate e salvate in formato pdf) — stampa: cartacea; formato file: pdf.
  7. Matrix (diagramma stratigrafico di sintesi con indicazione delle fasi individuate) — stampa: cartacea; formato file: file modificabile e pdf.
  8. Elenco delle immagini fotografiche digitali, con indicazione della data dello scatto, descrizione puntuale dell'oggetto ed eventuali specifiche — stampa: cartacea; formato file: doc o xls e pdf.
  9. Immagini fotografiche digitali. Per ogni ripresa, si ricorda di effettuare anche uno scatto privo di indicazioni (palina, freccia del nord, etc.). Per la consegna della documentazione fotografica digitale si deve fare riferimento all'Allegato 1 — stampa*: su carta fotografica formato almeno di 10 x 15 cm; formato file: jpg o tiff, raw (per le riprese più significative).
    *Concordare con il Funzionario responsabile per competenza territoriale la stampa delle riprese fotografiche.
  10. Elenco dei disegni — stampa: cartacea; formato file: doc o xls e pdf.
  11. Tavole originali a matita (se realizzate in corso di scavo) — stampa: poliestere; formato file: no.
  12. Planimetria generale quotata e con indicazione delle US principali. Per la redazione e la consegna della documentazione grafica si faccia riferimento all'Allegato 2 — stampa: copia su poliestere indeformabile o copia cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).
  13. Planimetrie di fase e di dettaglio, da concordarsi preventivamente con il Funzionario responsabile — stampa: copia su poliestere indeformabile o copia cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).
  14. Tavola di posizionamento dell'area di scavo su foglio catastale e/o CTR — stampa: copia cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).

Copia per il Funzionario
Si richiede un'unica copia della documentazione su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.):

  1. Relazione finale — stampa: cartacea; formato file: doc/rtf e pdf.
  2. Giornale dei lavori recante la descrizione dettagliata delle attività ed indicazione del nominativo degli operatori quotidianamente presenti in cantiere — stampa: no; formato file: doc/rtf e pdf.
  3. Elenco Schede US — stampa: no; formato file: doc o xls e pdf.
  4. Schede di US a norma ICCD esaustivamente compilate (si specifica che le schede di US possono essere ribattute con un programma di scrittura oppure scansionate e salvate in formato pdf) — stampa: no; formato file: pdf.
  5. Elenchi di altre tipologie di schede (USM, tombe, etc.) (se previste) — stampa: no; formato file: doc o xls e pdf.
  6. Schede di altre tipologie (USM, tombe, etc.) esaustivamente compilate (se previste; si specifica che le schede possono essere ribattute con un programma di scrittura oppure scansionate e salvate in formato pdf) — stampa: no; formato file: pdf.
  7. Matrix (diagramma stratigrafico di sintesi con indicazione delle fasi individuate) — stampa: no; formato file: file modificabile e pdf.
  8. Elenco delle immagini fotografiche digitali, con indicazione della data dello scatto, descrizione puntuale dell'oggetto ed eventuali specifiche — stampa: no; formato file: doc o xls e pdf.
  9. Immagini fotografiche digitali. Per ogni ripresa, si ricorda di effettuare uno scatto privo di indicazioni (palina, freccia del nord, etc.). Per la consegna della documentazione fotografica digitale si faccia riferimento all'Allegato 1 — stampa: no; formato file: jpg o tiff.
  10. Elenco dei disegni — stampa: no; formato file: doc o xls e pdf.
  11. Planimetria generale quotata e con indicazione delle US. Per la redazione e la consegna della documentazione grafica si deve fare riferimento all'Allegato 2 — stampa: cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).
  12. Planimetrie di fase e di dettaglio, da concordarsi preventivamente con il Funzionario responsabile — stampa: cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).
  13. Tavola di posizionamento dell'area di scavo su foglio catastale e/o CTR — stampa: cartacea; formato file: dwg o dxf georeferenziato o shapefile e pdf (a livelli).

Copia per la committenza
Le ditte esecutrici delle indagini archeologiche per conto di questa Soprintendenza non sono in alcun caso autorizzate a trasmettere direttamente copia della documentazione fino a quando non riceveranno dalla Soprintendenza l'attestazione di congruità scientifica degli elaborati e l'autorizzazione alla trasmissione alla committenza. Al ricevimento dell'attestazione e della autorizzazione, le ditte esecutrici potranno procedere con la consegna della documentazione alla Committenza, che dovrà però essere utilizzata ai soli fini contabili e amministrativi.

Materiali di scavo: norme per la consegna

Elenco materiali di scavo
Gli elenchi predisposti per la consegna dei materiali archeologici dovranno essere caricati nel sistema RAPTOR all'interno della sezione presente nella scheda monografica di scavo (Archivio scavi). Il caricamento potrà avvenire direttamente da RAPTOR oppure utilizzando un'apposita tabella in formato xls/xlsx utilizzando il pulsante "carica file excel" nel form di inserimento dell'elenco materiali di RAPTOR. Per la compilazione dovranno essere utilizzati i modelli in formato xls/xlsx scaricabili dalla sezione "Download" del sistema RAPTOR (https://raptor.cultura.gov.it/downloadpage.php). Per maggiori dettagli si rimanda al tutorial presente sul sistema RAPTOR.

Stoccaggio dei materiali
Nel corso delle indagini archeologiche, le ditte esecutrici e i concessionari di scavo sono da intendersi autorizzate allo stoccaggio temporaneo dei reperti presso le rispettive sedi in luoghi idonei alla conservazione temporanea e alla sicurezza dei medesimi. Previo accordo con la Direzione scientifica (ovvero con il funzionario archeologo di riferimento, anche per vie brevi) e in presenza di specifiche motivazioni (es. quantitativi ingenti di materiali archeologici; reperti di dimensioni tali da non essere agevolmente spostabili etc.; motivazioni di sicurezza etc.) i reperti potranno essere temporaneamente conservati presso il cantiere di intervento stesso o presso sedi museali locali. In ogni caso, dovrà essere garantita l'idoneità dei luoghi di stoccaggio per la temporanea conservazione dei materiali e il soddisfacimento delle condizioni di sicurezza.

Nel corso dell'intervento previo accordo con la Direzione scientifica o a conclusione del medesimo, le ditte esecutrici o i concessionari di scavo cureranno il trasporto dei reperti archeologici rinvenuti presso i depositi della Soprintendenza. A tale fine si intende autorizzato il trasporto dei reperti dal cantiere o dal luogo di stoccaggio temporaneo alla sede della Soprintendenza. In casi specifici ed eccezionali, potrà essere ammessa la consegna dei reperti presso depositi di musei archeologici appartenenti ad enti territoriali, esclusivamente previo accordo con la Direzione scientifica e d'intesa con i soggetti responsabili dei musei stessi: restano ferme in tal caso le norme di consegna dei materiali di seguito indicate.

Allo scopo di consentire un adeguato stoccaggio dei materiali archeologici provenienti da interventi di scavo nei depositi della Soprintendenza, i reperti devono essere consegnati contestualmente alla documentazione di scavo seguendo le indicazioni sottoelencate.

Si precisa che i materiali in arrivo che non rispetteranno le condizioni richieste non potranno essere presi in carico dai depositi della Soprintendenza o dagli altri Enti preposti ad accogliere il materiale proveniente dagli scavi.

  1. I reperti archeologici dovranno essere consegnati in cassette in plastica rigida e non deformabile di modulo standard impilabile (riferimento tipo contenitori Euro), con maniglie laterali aperte e fondo rigido o alveolare, in modo da permetterne la corretta impilatura e conservazione; sono tassativamente escluse cassette in legno, cartone o altri materiali deperibili.
  2. Il modulo standard delle cassette è di 60×40 cm, mentre l'altezza è da considerarsi variabile in base al volume, alle dimensioni e al peso del contenuto (ad esempio un'altezza di almeno 30-40 cm per i resti antropologici più grandi, come i crani; comunque in modo da non avere cassette di peso eccessivo difficilmente movimentabili nei depositi); è ammesso il modulo di 40×30 cm in caso di reperti di piccole dimensioni.
  3. In nessun caso i sacchetti contenuti all'interno delle cassette dovranno eccedere in altezza all'esterno delle cassette stesse al fine di garantirne la corretta impilatura.
  4. Ogni cassetta deve essere identificata da un numero progressivo corrispondente a quanto indicato nell'elenco delle cassette e riportare l'indicazione del Comune, la località con denominazione estesa, l'anno e la sigla del cantiere archeologico, la definizione di eventuali settori e US e la categoria di materiale contenuta all'interno (es. laterizi, vetro, etc.). Queste indicazioni devono essere riportate su etichette da apporre almeno su un lato lungo e su uno corto della cassetta; si devono utilizzare etichette resistenti all'umidità e agli strappi (etichette adesive in carta protette da nastro trasparente, etichette in plastica, etichette inserite in porta etichette trasparenti, ecc.), stampando i dati o scrivendoli a mano, utilizzando un pennarello indelebile.
  5. I materiali compatibili dovranno essere sottoposti a lavaggio con acqua prima della consegna; tali materiali verranno consegnati asciutti (in modo da evitare la formazione di muffe o successivi deterioramenti), insacchettati e suddivisi per US. Il Comune, l'anno, la località, la via, il numero del sondaggio, l'US e, se si tratta di un'opera a sviluppo lineare, anche l'opera e il lotto, dovranno essere indicati chiaramente con pennarello indelebile all'esterno del sacchetto o all'interno dello stesso su cartellino in plastica o tyvek (materiale sintetico simile alla carta).
  6. I materiali che per le loro caratteristiche intrinseche o per ragioni di fragilità non sono compatibili con il lavaggio in acqua dovranno essere insacchettati o adeguatamente imballati separatamente da quelli lavati, ugualmente suddivisi per US (Comune, località, sigla di scavo, anno, US, … dovranno essere indicati chiaramente con pennarello indelebile all'esterno del sacchetto o all'interno dello stesso su cartellino in plastica o tyvek, materiale sintetico simile alla carta). Gli oggetti di piccole dimensioni (frammenti di vetro, metallo, etc.) dovranno essere imballati con particolare cura (cfr. infra).
  7. Tutti i sacchetti, contenitori e imballaggi dovranno essere facilmente apribili per ispezione, verifica del contenuto ed estrazione dei reperti.
  8. Nel caso di reperti particolarmente delicati rinvenuti nel corso degli interventi di scavo sarà opportuno consultare preliminarmente, tramite il funzionario archeologo territorialmente competente, un laboratorio di restauro, che valuterà se intervenire direttamente o se fornire indicazioni per la più corretta procedura da adottare.
  9. Per ogni altra fattispecie non espressamente contemplata nelle indicazioni precedenti, si farà riferimento alle indicazioni fornite dai funzionari responsabili.

Trattamento dei reperti

Per il trattamento dei reperti sarà sempre bene valutare caso per caso, prendendone in considerazione tipologia, stato di conservazione e singole specificità. In generale:

  1. I reperti ceramici e litici devono essere sempre lavati tranne rare eccezioni di seguito dettagliate (materiale in grave stato conservativo, esfoliazione superficiale, disgregazione, fessurazione/fratturazione, distacco di eventuale rivestimento).
  2. I reperti vitrei, i metalli, gli ossi lavorati, i legni, il cuoio, i tessuti e i materiali organici in genere, rinvenuti poco umidi o essiccati, non devono essere sottoposti a lavaggio. In alcuni casi deve essere valutata l'opportunità di effettuare il prelievo entro pani di terra per garantire un più efficace sistema di conservazione dei materiali.
  3. I reperti in materiale organico molto umidi o imbibiti d'acqua dovranno essere mantenuti nelle stesse condizioni di umidità di ritrovamento, con note di avvertenza per i restauratori. Anche in questo caso deve essere valutata la possibilità di effettuare il prelievo con pane di terra da collocare su supporto rigido immarcescibile.
  4. I reperti di piccole dimensioni o particolarmente fragili dovranno essere inseriti in piccoli contenitori rigidi / imbottiti, in modo da garantirne maggiormente la conservazione. Se necessario gli oggetti potranno essere ulteriormente protetti con fogli di polipropilene in tessuto non tessuto leggero.
  5. Gli intonaci dipinti non devono essere sottoposti a lavaggio, ma dovranno essere riposti in cassette di plastica. In caso di sovrapposizione su più livelli devono essere utilizzati fogli di tessuto non tessuto da interporre tra uno strato e l'altro e stecche di polietilene o polistirene come distanziatori e sostegni tra frammenti.
  6. Per i resti osteologici occorre tener presente che quelli ben conservati devono essere puliti esclusivamente con acqua e con uno spazzolino morbido, mentre per quelli particolarmente fragili è preferibile una pulitura a secco. Nel caso di possibili analisi di laboratorio i reperti non devono essere lavati.
  7. Dopo il lavaggio dei vari reperti, è necessario farli asciugare prima di insacchettarli o comunque provvedere alla microforatura dei sacchetti, al fine di evitare la formazione di condensa e muffe; per i resti osteologici la microforatura è possibilmente da fare nella parte alta in modo da evitare la fuoriuscita di piccoli frammenti dal basso. I sacchetti idonei possono essere in PE-LD o PE-HD.

Allegato 1 — Specifiche per la realizzazione e la consegna della documentazione fotografica digitale

La documentazione fotografica deve essere realizzata seguendo le seguenti indicazioni:

  • la documentazione fotografica digitale deve essere realizzata a colori (24 bit per pixel) e consegnata su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta usb, ecc.);
  • i file delle singole immagini devono essere nominati con numerazione progressiva che rimandi in modo univoco all'elenco delle immagini allegato;
  • sono accettati formati tiff o jpg, di dimensioni tra un minimo di 4000 a un massimo di 7000 pixel per il lato maggiore;
  • per le riprese più significative è richiesta anche la consegna dell'immagine realizzata in formato raw.

Allegato 2 — Specifiche per la realizzazione e la consegna della documentazione grafica

La documentazione digitale deve essere consegnata suddivisa nelle seguenti cartelle:

  • SCANSIONI: deve contenere tutti i raster eventualmente utilizzati per il lavoro (piante storiche e altra eventuale cartografia utilizzata).
  • RILIEVI: deve contenere tutti i disegni in dwg o dxf a scale piccole (1:20 e 1:50), anche non georeferenziati, con caratterizzazioni ecc.
  • PIANTA GENERALE: deve contenere 1) il rilievo georeferenziato dello scavo denominato nome cantiere.dwg (o dxf) e un file leggimi.txt (o leggimi.rtf) con la specifica dei layer inseriti e con eventuali indicazioni aggiuntive utili all'inserimento nella planimetria generale; una copia del rilievo deve essere salvata in dxf; 2) il posizionamento dell'area di scavo che deve obbligatoriamente essere redatto in formato .shp. Le ditte sono tenute a scaricare e a utilizzare il file .shp di posizionamento dell'area di scavo, immodificabile nella sua struttura, direttamente dalla propria pagina di RAPTOR nella sezione download.
  • PDF: deve contenere il salvataggio dei disegni in pdf con livelli e con risoluzione adatta alla stampa (300 dpi stampa formato A4).

Prima della consegna i pdf vanno aperti in Photoshop (o analoghi programmi di fotoritocco) aggiungendo il fondo bianco e controllando la leggibilità degli spessori delle linee, gli eventuali problemi di "impasto" di quelle troppo spesse per la scala di stampa e la resa del disegno in generale in funzione del suo utilizzo per la riproduzione su libro (quaderni o altro), salvandoli successivamente anche in formato tiff o jpg.

Il dwg/dxf della pianta generale di scavo deve essere realizzato seguendo scrupolosamente le seguenti regole:

  1. deve essere georeferenziato con proiezione dichiarata secondo il sistema di riferimento WGS84/UTM32 (EPSG 32632) e posizionato su base cartografica idonea (CTR e carta catastale aggiornata), da concordarsi preliminarmente con il funzionario responsabile dello scavo;
  2. la base cartografica utilizzata per posizionare lo scavo deve essere un layer a sé stante che può poi essere eliminato dal disegno;
  3. il disegno finale deve essere un disegno interpretato che comprenda le ricostruzioni delle strutture e non deve avere situazioni non capite e non interpretate;
  4. deve essere suddiviso in un layer diverso per ogni fase individuata, secondo le seguenti modalità: linea continua più spessa da utilizzare per i contorni delle strutture (è fondamentale che siano sempre contorni chiusi in modo da poter applicare agevolmente i retini; vanno considerati contorni di struttura anche i tagli di fossa di spogliazione, che si inseriranno una prima volta, come il segno del muro spogliato); linea continua più sottile o tratteggiata per le rotture (parti terminali di muri non finiti ecc.) e per le parti ricostruite (l'uso della linea continua rende più semplice il passaggio alle diverse scale, soprattutto nel caso in cui la linea tratteggiata venga usata per linee non rette); retino: come campiture vanno utilizzati esclusivamente colori pieni e non le caratterizzazioni perché queste creano problemi in fase di stampa e di trasformazione delle scale di disegno; layer per la caratterizzazione delle murature che devono restare sempre all'interno del contorno realizzato con il layer 1 (la caratterizzazione deve essere "spegnibile" nelle piante in cui il muro non è in fase); layer per i pavimenti, per le tombe, per le buche ecc.;
  5. eventuali blocchi presenti devono essere esplosi;
  6. cartigli, quote assolute, indicazioni delle USS, didascalie, legende etc. devono essere gestiti separatamente dal disegno; devono quindi essere inseriti nei layout o gestiti mediante i riferimenti esterni.

L'importante è mantenere la regola che ogni "insieme" (ad esempio tutti i pavimenti di una fase o tutte le murature di una fase) deve essere facilmente isolabile. È necessario inserire in ogni disegno una scala metrica e una freccia del nord in modo da facilitare la preparazione per la stampa. Ogni disegno, infatti, potrà essere "girato" in fase di stampa per facilitarne la lettura a seconda del formato più comodo al caso.

Allegato 3 — RAPTOR: procedure di inserimento documentazione di scavo

Richiesta credenziali e primo accesso
È necessario mandare una mail a sabap-al@cultura.gov.it e per conoscenza a simonegiovanni.lerma@cultura.gov.it con nell'oggetto "richiesta credenziali per accesso a RAPTOR", allegando l'apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante legale. Il Modulo per richiesta credenziali di accesso è scaricabile dal sito internet della Soprintendenza e dalla sezione download del sistema RAPTOR (https://raptor.cultura.gov.it).

Al momento della creazione dell'utenza il sistema invierà una mail (alla quale non si deve rispondere o inviare alcuna comunicazione) con una password temporanea da utilizzare per il primo accesso, attraverso la seguente procedura:

  • collegarsi all'indirizzo https://raptor.cultura.gov.it;
  • in alto a destra all'interno dell'home page compare il logo di RAPTOR (dinosauro) sul quale si deve cliccare per accedere ai campi delle credenziali (lo username sarà sempre il proprio indirizzo e-mail, mentre la password per il primo accesso è quella inviata dal sistema);
  • una volta effettuato l'accesso è possibile procedere alla modifica della password mediante apposito form, cliccando sul proprio username.

Bacheca ditte e controllo/prenotazione sigla scavo

  • L'assegnazione dell'intervento di scavo archeologico alla ditta incaricata, effettuata esclusivamente dai funzionari archeologi, comporta da un lato l'invio automatico di una mail alla ditta incaricata e dall'altro la comparsa all'interno della propria bacheca dell'intervento specifico all'interno dei riquadri "Interventi in corso" e "Doc da consegnare", con conseguente abilitazione all'upload della documentazione di scavo.
  • Al momento della ricezione della mail il primo passaggio obbligatorio è controllare la sigla di scavo, digitando la sigla scelta all'interno del campo "Controlla sigla scavo" e cliccando sul pulsante laterale "cerca", identificato da una lente di ingrandimento.
  • Una volta prenotata, la sigla comparirà cliccando sul pulsante identificato da una "cartella", posto accanto alla lente di ingrandimento e si ritroverà all'interno del menù a tendina visualizzabile all'inserimento dei dati in "Archivio Scavi".

Carico della documentazione e Archivio Scavi
Il carico di una parte selezionata della documentazione di scavo all'interno del sistema può avvenire dalla propria Bacheca cliccando, nella sezione "Doc da consegnare", sull'icona "pagina" a sinistra, oppure dal menu laterale destro generale nella sezione "Archivi" (sottomenù "Archivio scavi").

Il carico della documentazione prevede la compilazione di due form consecutivi (legati tra loro da una finestra nodo):

  1. inquadramento topografico, descrizione ed esito dell'intervento;
  2. upload e gestione della documentazione selezionata.

Si specifica che l'inquadramento topografico, concepito per gestire il massimo dettaglio topografico dato dall'indicazione catastale, avviene ricercando e poi cliccando il nome del Comune nell'apposito campo; a cascata si attiveranno le voci "Località" e "Indirizzo" e tutti i valori corrispondenti raggiungibili dagli appositi menù a tendina. In fondo, dopo il campo "Part.tav." compare il pulsante "+", in bianco su sfondo verde, da cliccare necessariamente per registrare la stringa topografica compilata. Tale procedura dovrà essere ripetuta tante volte quante sono le località o gli indirizzi coinvolti a livello topografico dall'intervento.

Una volta effettuato il salvataggio il sistema genera una schermata grazie alla quale è possibile caricare, e in seguito visualizzare, la documentazione scientifica essenziale dello scavo (relazione di scavo ed eventuali relazioni specialistiche, matrix, elenchi e schede US, giornale dei lavori), compresa una selezione delle immagini più significative e le piante di fase in formato raster e vettoriale. L'inserimento di ogni immagine (min. 3, max. 30) e delle tavole prevede anche la compilazione di uno specifico form.

Il form è organizzato in tre sezioni: le prime due "Inquadramento topografico" e "Scheda scavo" corrispondono a quanto prima inserito (e laddove necessario sono modificabili); l'ultima "Documentazione presente" è in origine vuota e sarà popolabile attraverso i pulsanti in alto "upload" e "aggiungi".

Conclusione della procedura
Al termine dell'upload della documentazione di scavo selezionata l'utente potrà stampare in formato .pdf l'elenco di quanto inserito mediante apposito comando dal menù "Azioni" ("Stampa"). Tale elenco dovrà obbligatoriamente accompagnare la consegna finale della documentazione di scavo.

Fino al momento della convalida telematica della documentazione da parte della Direzione scientifica essa sarà comunque accessibile dall'utente per eventuali integrazioni richieste; una volta convalidata, l'intervento di scavo verrà chiuso definitivamente e inserito in automatico all'interno dello storico degli scavi.

Le figure con le schermate di RAPTOR sono nel documento PDF scaricabile.

Per presentare la pratica leggi Come inviare la documentazione: canali ammessi, limiti di dimensione e regole per i file.

Modalità per il rilascio del visto di buon esito su Certificato Esecuzione Lavori in presenza di lavorazioni appartenenti alle categorie OG2, OS2-A

Premesso che:

  • i Certificati di Esecuzione Lavori per lavori pubblici sono attualmente rilasciati dalla Stazione Appaltante su istanza delle imprese esecutrici;
  • con comunicato del Presidente dell'Autorità per Vigilanza sui Contratti Pubblici del 2 febbraio 2011, a decorrere dal 14/02/2011, i CEL dovranno essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale internet dell'Autorità nella sezione dei "Servizi ad accesso riservato" (www.avcp.it);

A seguito di ciò, le Stazioni Appaltanti interessate al rilascio del visto di buon esito da parte della Soprintendenza per lavorazioni appartenenti alle categorie OG2, OS2-A, dovranno trasmettere apposita richiesta alla Soprintendenza competente per territorio, allegando:

  1. n. 2 copie della stampa del CEL "in attesa di visto";
  2. relazione del Direttore dei lavori (indicando dettagliatamente i lavori eseguiti e la loro conformità ai lavori autorizzati);
  3. documentazione fotografica dell'immobile prima, durante e dopo i lavori;
  4. riferimenti (o fotocopia) dell'autorizzazione rilasciata della Soprintendenza.

La Soprintendenza, preso atto di quanto dichiarato nel CEL "in attesa di visto", e comprovato dalla documentazione allegata, provvederà a rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere il CEL alla Stazione Appaltante richiedente per i successivi adempimenti.

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A tutti i proprietari di beni immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che beneficiano del cd. "Superbonus", si ricordano gli adempimenti tassativi previsti dalla Circolare n. 36/2021 della DG-ABAP — che si allega — e la necessità alla fine di ciascun anno solare di trasmettere alla Soprintendenza i relativi aggiornamenti.

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70 anni
beni immobili
50 anni
beni mobili

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede due procedimenti distinti per accertare che un bene abbia effettivamente interesse culturale, a seconda di chi ne è proprietario.

Verifica dell'interesse culturale (beni pubblici ed enti privati senza scopo di lucro)

Riguarda le cose mobili e immobili appartenenti a Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro (art. 12 del D.Lgs. 42/2004). Sono sottoposti a verifica i beni che risultano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre 70 anni, se immobili, o 50 anni, se mobili.

La verifica è promossa d'ufficio dal Ministero oppure su richiesta dell'ente proprietario. Fino alla conclusione del procedimento, il bene resta provvisoriamente soggetto alla disciplina di tutela. L'esito positivo comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela; l'esito negativo ne determina invece la fuoruscita.

Dichiarazione dell'interesse culturale (beni di proprietà privata)

Per i beni di proprietà di soggetti privati, l'accertamento dell'interesse culturale avviene invece attraverso il procedimento di dichiarazione (artt. 13-14 del D.Lgs. 42/2004): è la Soprintendenza ad avviarlo, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene, che ha diritto di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento finale. Il procedimento si conclude con un decreto di dichiarazione dell'interesse culturale, che sottopone stabilmente il bene alla disciplina di tutela prevista dal Codice.

Per informazioni su un caso specifico è possibile contattare la Soprintendenza ai recapiti indicati nella pagina Contatti.

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Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026